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Expo Osaka 2025

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2025-04-15 18:10

Expo Osaka 2025 - GIORNATA INAUGURALE - Padiglione ITALIA

Destinazione Asia

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2025-04-11 10:15

Arezzo al centro del dialogo internazionale: successo per l’evento AICEC sull’internazionalizzazione in Asia.

Spese di Trasferta e Pagamenti Tracciabili

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2025-04-11 09:50

Novità sulla deducibilità delle spese di trasferta: attenzione ai pagamenti tracciabili   Gentili clienti,la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. L

Nuovo Sito

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2025-04-01 17:52

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo sito web!We are excited to announce the launch of our new website!

Riduzione Cuneo Fiscale - 2025

Riduzione Cuneo Fiscale - 2025

2025-04-01 15:24

Informativa riduzione cuneo fiscale lavoro dipendente:Misure in vigore dal 01 gennaio 2025.

Milleprororghe - Obbligo assicurativo per danni catastrofali

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2025-02-26 09:36

MILLEPROROGHE: Obbligo assicurativo per danni catastrofali entro il 31 marzo 2025   Il 21 febbraio 2025, la Camera ha approvato in via definitiva la c

Novità Fiscali 2025 - proposte di modifica alla Riforma Tributaria

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2025-02-05 09:33

Gentili Clienti,il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha proposto una serie di disposizioni correttive...

Nuova Legge di Bilancio 2025 - Le principali novità

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2025-02-04 17:46

NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2025   Gentile cliente,è stata pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 la Legge di Bilancio 2025, con obiettivo...

Riduzione Cuneo Fiscale - 2025

2025-04-01 15:24

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Riduzione Cuneo Fiscale - 2025

Informativa riduzione cuneo fiscale lavoro dipendente:Misure in vigore dal 01 gennaio 2025.

 

 

Riduzione del Cuneo Fiscale per i lavoratori dipendendi - 2025

 

 

La L. n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), all’ art. 1, commi 4 – 9 ha previsto nuove misure a sostegno del reddito, a sostituzione dell’esonero 6/7% della contribuzione IVS a carico del dipendente, previsto dall’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2024 (L. n.213/2023) e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2024.
A tal proposito, ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, i commi da 4 a 9 dell’art. 1 della L. n. 207/2024 prevedono le seguenti misure:

  1. il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (comma 4);
  2. una ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro (comma 6).

Entrambe le misure spettano ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui art. 49 del TUIR; sulla base di tale disposizione, pertanto, sono esclusi da tali misure i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 del TUIR), quali ad esempio i lavoratori con rapporto di collaborazione.
 
In dettaglio, brevemente:

  • Somma art. 1, comma 4 della L n. 207/2024 - Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la corrispondente percentuale di seguito indicata:
  1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
  2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 ma non a 15.000,00 euro;
  3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.
  • Ulteriore detrazione – È riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro, nel seguente ammontare:
  1. in caso di reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro, l’ulteriore detrazione è pari a 1.000,00 euro;
  2. in caso di reddito complessivo superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta è pari a 1.000,00 euro moltiplicato per il valore corrispondente al seguente rapporto (40.000,00 – Reddito complessivo) /8.000,00

 
In relazione alla fruizione delle misure, la normativa vigente prevede che:

  • Il datore di lavoro riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione in via automatica, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni mensili, senza necessità di alcuna richiesta da parte del lavoratore,
  • In fase di conguaglio, ovvero nella busta di dicembre o nell’ultima busta utile in caso di cessazione in corso d’anno, viene verificata dal datore di lavoro l’effettiva spettanza delle misure.

Qualora in tale sede il bonus o l’ulteriore detrazione erogata in corso d’anno si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta dovranno recuperare il relativo importo erogato.

  • È fatta salva la facoltà del dipendente di richiedere al datore di lavoro:
  1. la non applicazione in busta paga delle misure di cui alla Legge di Bilancio 2025, differendo la verifica della spettanza in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure
  2. l’applicazione delle misure nella busta paga di conguaglio.

 

A tal proposito, nel link di seguito si allega un modello predisposto per la comunicazione della rinuncia o del riconoscimento solo in sede di conguaglio delle misure fiscali previste dall’art. 1, comma 4 e 6 della Legge di Bilancio.
https://mcusercontent.com/af40af9aac08f2d6f67db44d4/files/55d1b72f-c03b-678b-cf11-f69dca983b5e/Comunicazione_misure_fiscali_anno_2025.pdf

 

I dipendenti interessati dovranno compilare il modello con i dati richiesti e con evidenza dell’opzione prescelta e consegnare la richiesta al proprio Datore di Lavoro.

Lo Studio terrà conto di quanto richiesto dal dipendente nella prima elaborazione successiva alla consegna del modello da parte dell’Azienda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Distinti saluti.

Lo Studio Cappietti & Partners